Iscrizione delle Società Scientifiche incaricate di elaborare le linee guida sulle professioni sanitarie: FNOVI incontra il Ministero della Salute
Iscrizione delle Società Scientifiche incaricate di elaborare le linee guida sulle professioni sanitarie: FNOVI incontra il Ministero della Salute

Si è svolto lo scorso 31 ottobre l’incontro che la FNOVI aveva richiesto alla competente Direzione Ministeriale. Il Presidente Gaetano Penocchio e la Vicepresidente Carla Bernasconi hanno incontrato il responsabile della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN, Dr.ssa Rosanna Ugenti.
Ribadito preliminarmente che la Legge Gelli (legge 24/2017) sulla responsabilità sanitaria è da applicarsi a tutte le professioni della salute, compresa la medicina veterinaria, l’incontro ha offerto l’occasione per avviare un confronto anche alla luce dei chiarimenti forniti in argomento in merito all'interpretazione del decreto 2 agosto 2017 utili a presentare istanza per l’iscrizione nell’elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie, (art. 5, commi 1 e 2) che avranno il compito di elaborare le linee guida cui gli esercenti le professioni sanitarie si devono attenere nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie.
All’esito dell’incontro, nel confermare l’impegno della Federazione sul percorso avviato, Gaetano Penocchio ha diramato una nota con la quale ha raccomandato a tutti i soggetti culturali di proporre istanza di riconoscimento ai sensi del DM 2 agosto 2017. “Nella disponibilità dei soggetti in elenco – si legge – sarà possibile effettuare, congiuntamente alla Direzione Generale delle Professioni Sanitarie, ogni valutazione”.
Questi i principali aspetti chiariti con la nota diramata dal Ministero della Salute:
- con riferimento all'applicazione del criterio del 30% di rappresentatività dei professionisti si legge che "laddove in una determinata disciplina, specializzazione, area o settore di esercizio professionale non sussista alcuna Società scientifica o associazione tecnico-scientifica che possieda una rappresentatività pari al 30%, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni e per consentire la formazione del primo elenco saranno valutate tutte le società scientifiche e le associazione tecnico-scientifiche richiedenti, che abbiano una adeguata rappresentatività nella disciplina o specializzazione o area o settore di riferimento". In mancanza di un parametro di riferimento a livello nazionale sul quale calcolare il 30% "in questa fase di prima applicazione può limitarsi a dichiarare il numero dei propri iscritti". Il dicastero evidenzia l’opportunità che venga favorita l’aggregazione di società scientifiche o associazioni tecnico scientifiche affinché possano essere individuate come un "unico soggetto in sede di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco";
- con riferimento alla data a cui far riferimento per l’indicazione del numero degli iscritti (la scadenza prevista nel dm per la presentazione dell’istanza) il Ministero chiarisce che, per il computo bisogna tener conto di tutti gli iscritti a quella data a prescindere dall’avvenuto pagamento della quota associativa annuale;
- per le Specializzazioni e/o discipline, area o settore di esercizio professionale: la direzione ministeriale osserva che, per quanto riguarda i medici, gli odontoiatri, i veterinari, i farmacisti e gli psicologi, il dm si riferisce alle specializzazioni previste dai decreti ministeriali 4 febbraio 2015 n. 68 e 16 settembre 2016 n. 716, nonché alle aree e alle discipline previste dal DPR 484/1997. Per quel che riguarda poi le altre professioni sanitarie, le aree di riferimento sono quelle individuate dalla legge 251/2000. A queste fonti normative le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche devono fare riferimento per definire il proprio ambito di attività per la presentazione dell’istanza. Inoltre il dm 2 agosto 2017 ha previsto quali “categorie di appartenenza” non solo l’area, la specializzazione o la disciplina previste dalle citate disposizioni, ma anche il “settore” che va inteso quale “campo di intervento specifico dell’attività di ricerca”;
- Statuto: qualora si intenda provvedere alla modifica per ottemperare ai requisiti previsti dal dm, e nel caso in cui i tempi tecnici necessari per la "convocazione dell’assemblea straordinaria non consentano di presentare il nuovo statuto contestualmente alla presentazione dell’istanza" è possibile allegare al modulo di domanda una dichiarazione. In ogni caso lo statuto dovrà essere "inderogabilmente prodotto" entro i termini per l’espletamento dell’istruttoria, ossia 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’istanza medesima;
- Firma digitale: le Società scientifiche o le associazioni tecnico-scientifiche prive di questo strumento devono provvedere alla regolarizzazione entro la scadenza 120 giorni previsti per l’espletamento dell’istruttoria;
- Comitato scientifico: la composizione attiene esclusivamente all’organizzazione della società scientifica o dell’ associazione tecnico- scientifica;
- Autonoma istanza da parte di una Federazione di società scientifiche rispetto alle società scientifiche che la compongono: può presentare domanda esclusivamente se in possesso di tutti i requisiti al riguardo previsti nel dm compreso quello relativo ad una propria produzione tecnico-scientifica già in atto;
- Istanza da parte delle Associazioni maggiormente rappresentative delle professioni sanitarie: non è preclusa, ma non potranno fornire il parere previsto dall’art. 1, comma 5 sull’istruttoria della propria stessa istanza;
- Tutela sindacale: la previsione che l’ente non abbia tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o che, comunque, non svolga, direttamente o indirettamente, attività sindacale, discende dalla necessità di evitare conflitto di interessi.