FNOVI e Area Diagnostica sierologica dell’IZS Sicilia: the never ending story

18/05/2018
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È stata pubblicata non più tardi dello scorso 17 maggio la sentenza con la quale il TAR per la Sicilia (N. 01092/2018 REG.PROV.COLL. - N. 00888/2017 REG.RIC.) ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento al ricorso proposto da FNOVI lo scorso anno contro l'IZS Sicilia, condannando quest'ultimo al pagamento delle spese di lite, che già sono state incrociate nuovamente le armi.
Oggetto di diatriba è sempre la procedura per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa denominata “area diagnostica sierologica” con riferimento, in particolare, al profilo oggettivo e soggettivo inserito nel Bando.

Dopo aver revocato in autotutela il provvedimento impugnato con il primo ricorso, il Commissario straordinario dell’Istituto intimato ha indetto, con una nuova deliberazione (n. 157 dell’1 marzo 2018), un nuovo avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa denominata “Area Diagnostica Sierologica”, approvando il relativo avviso, che prevede, tra i requisiti specifici di ammissione, il diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento in Medicina Veterinaria o Biologia.
La FNOVI però anche questa volta non condivide la declaratoria delle funzioni dell’Area Diagnostica Sierologica, così come riportata nel nuovo avviso di selezione, trovandola incompleta e limitante e ciò al solo scopo di aggirare l’ostacolo rappresentato dal contenuto della pronuncia già emessa dal TAR per la Sicilia.
Inevitabile il nuovo coinvolgimento dell’Autorità giudiziaria amministrativa alla quale FNOVI ha chiesto di accertare le irregolarità che deriverebbero dall’esecuzione del provvedimento impugnato.
Se si consentisse ad altra figura professionale di ricoprire ruoli direttivi apicali riservati esclusivamente ai medici veterinari, in vista delle peculiari competenze ad essi connesse, si realizzerebbe di fatto in una gravissima deminutio della funzione sociale del veterinario e della tutela della salute individuale e collettiva.
Altre Amministrazioni potrebbero essere indotte ad assumere analoghi provvedimenti sull’erroneo presupposto che le funzioni ed i compiti che formano oggetto dell’incarico possano essere assegnate anche ad una figura professionale diversa da quella del Medico Veterinario.
E questo la FNOVI non vuole che accada.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI
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