Blue Tongue: accordo Italia-Francia

28/06/2018
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Lo scorso 7 giugno c.a. è stato sottoscritto tra le competenti Autorità italiane e quelle francesi, un accordo ai sensi della norma comunitaria relativo alle spedizioni di bovini e ovini dalle zone di restrizione per la febbre catarrale degli ovini sierotipo BTV8 e BTV4 (Blue Tongue) del territorio francese verso il territorio italiano.
L’informazione è stata diramata con una nota della Direzione Generale della Sanità Animale e Farmaci Veterinari indirizzata ai Servizi veterinari territorialmente competenti.

In ragione dell’intesa raggiunta “1. è consentita la movimentazione verso l’Italia da zone del territorio francese soggette a restrizione per il sierotipo BTV 8 o BTV 4 del virus della febbre catarrale degli ovini, di seguito Blue tongue, di animali delle specie bovina e ovina di età inferiore ai 90 giorni. 2. Gli animali sono stati protetti dall’attacco dei vettori (Culicoides) nel rispetto delle indicazioni fornite dalla ditta produttrice del prodotto, almeno per una settimana e comunque fino al giorno della partenza. 3. Trascorsi 7 giorni dall’inizio del trattamento con insetto repellente, gli animali devono essere sottoposti a test PCR con esito negativo da eseguirsi su un campione di sangue prelevato non prima di 24-48 ore dall’effettiva data di partenza. 4. Durante il periodo di attività vettoriale, è obbligatorio il trattamento con insetticida dei mezzi di trasporto degli animali. 5. I certificati sanitari di scorta TRACES delle partite degli animali oggetto dell’accordo devono riportare la natura, la data ultima di applicazione, il tempo di attesa dell’insetto repellente utilizzato e i risultati dell’analisi PCR per ciascun animale”.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI
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