Registrazione di apiari detenuti nel territorio nazionale da apicoltori non residenti in Italia: i chiarimento del MdS

14/06/2019
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Al fine di evadere le richieste di chiarimento pervenute, l’Ufficio 2 della Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario del Ministero della Salute ha indicato che “gli apicoltori con residenza o sede legale extranazionale che intendano effettuale attività di apicoltura in Italia devono essere registrati con residenza estera nella sezione Anagrafica Persone della BDA e devono richiedere l’attribuzione del codice identificativo univoco (codice aziendale). La competenza per l’assegnazione del codice è del Servizio Veterinario territorialmente competente sull’apiario con maggiore consistenza tra quelli dell’allevamento registrato”.

Nel raccomandarne la massima diffusione possibile, la nota si conclude indicando che “l’assegnazione del codice identificativo univoco rappresenta l’attività propedeutica alle comunicazioni degli eventi relativi agli allevamenti alla BDA, che dovranno essere effettuate dall’apicoltore secondo la normativa vigente in Italia”.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI
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