Società tra professionisti: i rilievi dell'Antitrust

Società tra professionisti: i rilievi dell'Antitrust

È questo l’orientamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, nella sua adunanza del 22 maggio 2019, ha deliberato di segnalare al Ministero della Giustizia ed a quello dello Sviluppo economico le limitazioni della concorrenza nel settore delle professioni regolamentate, derivanti dalle modalità di applicazione dell’art. 10, comma 4, lett. b), della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).
La segnalazione (pubblicata nel bollettino settimanale n. 24/2019 - pag. 25) arriva dopo le “interpretazioni divergenti della disposizione normativa” che alcuni Consigli e/o Federazioni di Ordini professionali hanno adottato nell’interpretare la norma ritenendo che i due requisiti di partecipazione indicati nella legge, maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale sociale, devono ricorrere cumulativamente, a prescindere da chi esercita l’effettivo controllo sulla società.
L’Antitrust, nel ricordare come la norma abbia “definitivamente superato il tradizionale divieto di esercizio delle attività professionali in forma societaria”, commenta che ora possono assumere la qualifica di società tra professionisti (di seguito STP) le società il cui atto costitutivo preveda, tra l’altro: ‘l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa all'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi”.
L’Autorità sottolineando che “l’organizzazione in forma societaria può comportare una serie di vantaggi per i professionisti, consentendo loro di attrarre investimenti, di diventare più competitive e di fare fronte alle sfide poste dalla concorrenza internazionale”, ricorda come anche la Commissione Europea si è espressa in merito alle forme di organizzazione tra professionisti “affermando che regolamentazioni restrittive in materia di struttura aziendale possono avere un impatto economico negativo se impediscono ai prestatori di sviluppare nuovi servizi o modelli aziendali efficienti sotto il profilo dei costi”.
Per questi motivi l’AGCM, “al fine di consentire ai professionisti di cogliere appieno le opportunità offerte dalla normativa in materia di STP e le relative spinte pro-concorrenziali” ritiene che si debba privilegiare “l’interpretazione della norma, secondo la quale i due requisiti della maggioranza dei due terzi ‘per teste’ e ‘per quote di capitale’ non vengano considerati cumulativi”.
L’ultima parola spetterà ora ai Ministeri in indirizzo ai quali è stato chiesto di intraprendere ogni iniziativa idonea a garantire una interpretazione uniforme ed in linea con i principi concorrenziali.