STP, soci professionisti: maggioranza di 2/3 sia per teste che per quote?

FNOVI chiede il parere del Ministero della Salute
02/10/2019
.

Nelle risposte agli Ordini in argomento la FNOVI si è pronunciata a favore della iscrizione nella sezione speciale dell’Albo, delle sole società tra professionisti in cui risulti una maggioranza dei 2/3 composta da medici veterinari sia riguardo al numero dei soci (maggioranza per teste) sia riguardo alle quote sociali (maggioranza per quote). Questa interpretazione – comune a molti altri Consigli e Federazioni Nazionali - è stata però segnalata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AS1589B) come limitativa della concorrenza nel settore delle professioni regolamentate.
La FNOVI ha chiesto al proprio Dicastero vigilante di indicare come riscontrare le richieste di chiarimento che stanno pervenendo sulla portata della previsione dell’art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011(*).

L’AGCM, che ha preso atto dell’esistenza dei vari orientamenti interpretativi (il primo per cui i due requisiti della maggioranza dei due terzi in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale sociale devono ricorrere cumulativamente; il secondo orientamento, per cui i requisiti non devono necessariamente ricorrere cumulativamente, poiché l’autonomia statutaria e la possibilità di stipulare patti parasociali prevista dal diritto societario consentono di assicurare il controllo sulle decisioni strategiche della STP da parte dei soci professionisti a prescindere dal loro numero e partecipazione al capitale), si è rivolta al Ministero della Giustizia ed a quello dello Sviluppo Economico chiedendogli di intraprendere, nell’ambito delle rispettive competenze, le iniziative idonee a garantire una interpretazione uniforme di quanto disposto dall’articolo in commento, in linea con la ratio della norma nonché con i consolidati principi concorrenziali a cui la norma stessa è ispirata.
La Federazione non avendo evidenza di pronunciamenti/interventi a cura dei Ministeri coinvolti dall’Antitrust, ha nel frattempo avuto occasione di leggere le nuove indicazioni diramate dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) che, con l’informativa n. 60 dello scorso luglio si è adeguato alle segnalazioni emanate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. In attesa di eventuali chiarimenti da parte dei Ministeri interessati o dal legislatore, il CNDCEC si è allineato alle recenti interpretazioni dell’AGCM, superando la precedente interpretazione (espressa con l’informativa 85/2018) basata sul tenore letterale della norma e sull’analisi dei lavori preparatori della stessa previsione, oltre che dalla prima giurisprudenza che invece aveva ispirato anche l’orientamento interpretativo della FNOVI.
La Federazione, confidando che il Dicastero vigilante voglia interessarsi affinché il legislatore intervenga sulla formulazione della norma come sollecitato dall’AGCM, ha quindi richiesto una interpretazione autentica che possa indicare il modo più corretto di approcciarsi e gestire la problematica in commento.

____________
(*) LEGGE 12 novembre 2011, n. 183 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012).
Art. 10. Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti

(omissis)
4. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;(lettera così modificata dall'art. 9-bis, comma 1, legge n. 27 del 2012);
c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale; (lettera introdotta dall'art. 9-bis, comma 1, legge n. 27 del 2012);
d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

Fonte: 
Ufficio stampa FNOVI
FNOVI!
iscriviti alla newsletter di