LA PALMITOILETANOLAMIDE ENTRA NEL REGISTRO COMUNITARIO DELLE MATERIE PRIME PER MANGIMI

La PEA è stata classificata come materia prima per mangimi e potrà esser utilizzata nella composizione degli alimenti per animali ma servirà verificare che l’etichettatura avvenga conformemente alla normativa
14/01/2020
.

La Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci veterinari ha diramato una nota (DGSAF 632-P-14/01/2020) per comunicare che la palmitoiletanolamide (PEA) è stata inserita nel Registro on-line di cui all’art. 26 del Regolamento (CE) 767/09.

Contrariamente a quanto determinato in precedenza, la Commissione Europea ha ritenuto opportuno classificare la sostanza come materia prima per mangimi con la possibilità di utilizzarla nella composizione degli alimenti per animali.

La nota ha ritenuto però opportuno ribadire quanto già chiarito in passato dal Ministero della Salute (DFSAF 17460 del 27 settembre 2012), e cioè che le materie prime per mangimi sono: “prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche oinorganiche, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto di premiscele”.

Questo perché la Direzione ha constatato che nell’etichettatura dei mangimi che contengono PEA, in particolare pet food, vengono effettuati frequentemente claim impropri che attribuiscono al mangime proprietà analgesiche e antidolorifiche, in particolare sul dolore neuropatico a lungo termine, oppure antiossidanti, anti-prurito o antinfiammatorie in genere.

La Direzione ministeriale ha quindi ricordato che non sono ammessi nell’etichettatura dei mangimi claim che vantano proprietà farmacologiche, preventive o curative di patologie; che nell’etichettatura dei mangimi (non medicati) è vietato fare qualsiasi riferimento a patologie/stati patologici; che è vietato attribuire ad un mangime un particolare fine nutrizionale e che nessun mangime può essere definito dietetico se non esiste un fine nutrizionale autorizzato (art. 13 del Regolamento (CE) 767/09), ed ha chiesto ai destinatari della sua comunicazione di verificare che l’utilizzo della PEC nella composizione dei mangimi e la relativa etichettatura avvenga conformemente alla normativa nonché alle disposizione espresse nella nota in commento.

Tale verifica – si legge – di fatto rientra nell’attività di vigilanza sull’etichettatura dei mangimi, va inoltre effettuata anche sui siti internet in maniera particolare sui claim vantati”.

Dell’esito di tale attività la Direzione chiede di esserne tempestivamente informata.

FNOVI!
iscriviti alla newsletter di