NUOVO DECRETO LEGISLATIVO - CONTROLLI UFFICIALI SUGLI ANIMALI E LE MERCI PROVENIENTI DAGLI ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE E DELLE COMPETENZE DEGLI UVAC

NUOVO DECRETO LEGISLATIVO - CONTROLLI UFFICIALI SUGLI ANIMALI E LE MERCI PROVENIENTI DAGLI ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE E DELLE COMPETENZE DEGLI UVAC

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il prossimo 19 marzo il Decreto legislativo n. 23 recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Nello specifico, il Decreto legislativo prevede:
- Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione) Il Ministero della salute organizza e coordina i controlli per verificare la conformità alla normativa dell'Unione europea degli animali, comprese le disposizioni in materia di benessere animale, del materiale germinale, dei prodotti di origine animale, dei sottoprodotti e dei prodotti derivati di origine animale provenienti da altri Stati membri.
- Art. 2 (Organizzazione e controllo) per consentire l'organizzazione e i controlli, gli operatori che ricevono gli animali e/o le merci da altri Stati Membri devono effettuare la registrazione presso gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e ogni partita all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari e al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per materia e territorio.
- Art. 3 (Controlli nel luogo di destinazione) gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari programmano i controlli sugli animali e sulle merci.
- Art. 4 (Sanzioni) gli operatori che non ottemperano alle disposizioni sono puniti c0n delle sanzioni amministrative da 726 a 2178 euro.
- Art. 5 (Abrogazioni) sono abrogati il Decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, e il Decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
- Art. 6 (Disposizioni finali) con Decreto del Ministero della Salute possono essere definite le procedure tecniche per l'attuazione dei controlli.
- Art. 7 (Clausola di invarianza finanziaria) dal Decreto legislativo non devono derivare nuovi oneri finanziari.