NUOVO DECRETO LEGISLATIVO - CONTROLLI UFFICIALI SUGLI ANIMALI E LE MERCI PROVENIENTI DAGLI ALTRI STATI MEMBRI DELL'UNIONE E DELLE COMPETENZE DEGLI UVAC

Il provvedimento entrerà in vigore il 19 marzo 2021
05/03/2021
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Nello specifico, il Decreto legislativo prevede: 
- Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione) Il Ministero della salute organizza e coordina i controlli per verificare la conformità alla normativa dell'Unione europea degli animali, comprese le disposizioni in materia di benessere animale, del materiale germinale, dei prodotti di origine animale, dei sottoprodotti e dei prodotti derivati di origine animale provenienti da altri Stati membri.
- Art. 2 (Organizzazione e controllo) per consentire l'organizzazione e i controlli, gli operatori che ricevono gli animali e/o le merci da altri Stati Membri devono effettuare la registrazione presso gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e ogni partita all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari e al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per materia e territorio.
- Art. 3 (Controlli nel luogo di destinazione) gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari programmano i controlli sugli animali e sulle merci.
- Art. 4 (Sanzioni) gli operatori che non ottemperano alle disposizioni sono puniti c0n delle sanzioni amministrative da 726 a 2178 euro.
- Art. 5 (Abrogazioni) sono abrogati il Decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, e il Decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.
- Art. 6 (Disposizioni finali) con Decreto del Ministero della Salute possono essere definite le procedure tecniche per l'attuazione dei controlli.
- Art. 7 (Clausola di invarianza finanziaria) dal Decreto legislativo non devono derivare nuovi oneri finanziari.

Fonte: 
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