DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2021, N. 24 ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2017/625 IN MATERIA DI CONTROLLI SANITARI UFFICIALI SUGLI ANIMALI E SULLE MERCI CHE ENTRANO NELL'UNIONE E ISTITUZIONE DEI POSTI DI CONTROLLO FRONTALIERI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

08/03/2021
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Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.55 del 05-03-2021, è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 24 del 2 febbraio recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Il provvedimento entrerà in vigore il 20 marzo 2021.

Nello specifico, il Decreto legislativo prevede: -Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione) istituisce i posti di controllo frontalieri del Ministero della salute deputati ad effettuare i controlli ufficiali sulle partite destinate all'importazione nell'Unione Europea di: animali, prodotti di origine animale, materie germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale.
- Art. 2 (Organizzazione di controlli) prevede che per ciascuna partita di animali e merci l'operatore responsabile deve effettuare la notifica preventiva con tutte le informazioni necessarie per l'identificazione immediata e completa della partita e della sua destinazione.
- Art. 3 (Animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliero) esenta gli animali, previsti dagli articoli 1 e 2 le categorie di animali e di merci individuate all'articolo 48 del regolamento (UE) n. 2017/625, dalle modalità di controllo.
-Art. 4 (Designazione dei posti di controllo frontalieri, adeguamento e manutenzione delle strutture).
- Art. 5 (Sanzioni) prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 7.750 a 46.485 euro per ciascuna partita introdotta nel territorio nazionale senza essere stata sottoposta ai controlli veterinari presso i posti di controllo frontalieri.
- Art. 6 (Abrogazioni) abroga il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80.
- Art. 7 (Clausola di invarianza finanziaria) prevede che dal Decreto legislativo non devono derivare nuovi oneri finanziari.
- Art. 8 (Disposizioni finali) prevede che con Decreto del Ministero della Salute possono essere definite le procedure tecniche per l'organizzazione delle attività di controllo dei posti di controllo frontalieri.

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