FNOVI - OSSERVAZIONI SULLA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA IN MATERIA DI CESSIONE DEL FARMACO

22/09/2021
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La FNOVI ha sottoposto all’attenzione della relatrice e dei dei parlamentari Italiani che compongono le Commissioni attualmente al lavoro sul Disegno di Legge di delegazione europea 2021 (AC 3208)  alcune osservazioni in merito alle misure previste dal ddl.
In particolare, l'articolo 11 detta specifici princìpi e criteri direttivi attraverso i quali il Governo esercita la delega conferitagli al fine di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE. 

La nota precisa che l’articolo 103 del Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, entrato in vigore il 28 gennaio 2019 e si applicherà a decorrere dal 28 gennaio 2022, regolamenta la vendita al dettaglio del farmaco ad uso veterinario e prevede che le norme in materia di rivendita al dettaglio di medicinali veterinari siano determinate dalla legislazione nazionale, salvo altrimenti disposto dal regolamento stesso
Vale la pena di ricordare che in Italia la vendita diretta del farmaco veterinario è affidata e riservata dalla Legge alle farmacie e alle parafarmacie e che attualmente al medico veterinario è consentita quindi unicamente la cessione del farmaco a uso veterinario per inizio terapia.

Fnovi ha comunicato ai parlamentari la disponibilità ad approfondire la tematica anche in audizione.

Fonte: 
FNOVI
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