FNOVI - I PRIMI PRONUNCIAMENTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE SUI RICORSI SULLE SOSPENSIONI

Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sussistendo quello del giudice amministrativo. Ricorrenti condannati al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti resistenti (OMV, FNOVI e ATS)
28/09/2021
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Nelle scorse settimane la Federazione è stata raggiunta da alcuni ricorsi (procedimento ex art. 700 c.p.c.) promossi da medici veterinari liberi professionisti dinanzi al Tribunale ordinario di Milano – Sezione lavoro sui provvedimenti di sospensione ex lege adottati dagli Ordini provinciali a seguito del ricevimento degli atti di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale.

Comune a tutti i ricorrenti è stata la richiesta di declaratoria della illegittimità della deliberazione dell’organismo ordinistico che - preso atto del verbale di accertamento dell’inadempimento all’obbligo di vaccinazione emesso dall’ATS - aveva disposto la sospensione degli stessi ricorrenti dall’esercizio della professione. Questi liberi professionisti, nel sostenere che i medici veterinari liberi professionisti non soggiacerebbero all’obbligo vaccinale, avevano chiesto di essere autorizzati a svolgere la loro attività con modalità che non implicassero contatti interpersonali o che non comportassero, in alcun modo, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Avevano inoltre denunciato il mancato rispetto della procedura prevista per la comminazione della sanzione disciplinare. FNOVI, al pari delle altre amministrazioni resistenti, ha preliminarmente eccepito la carenza, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo ed il magistrato l’ha ritenuta fondata l’eccezione sollevata.

Nell’ordinanza notificata si legge infatti che “È pacifico che, nel caso concreto, i soggetti convenuti in giudizio dal ricorrente non sono …. datori di lavoro in senso stretto ma la Pubblica Amministrazione che ha accertato l’inadempimento all’obbligo vaccinale (ATS) nonché l’Ordine professionale di appartenenza del ricorrente e la relativa Federazione – quindi, Enti Pubblici non economici che agiscono quali organi sussidiari dello Stato, al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale – i quali, a seguito della segnalata omissione, hanno proceduto ad emettere la delibera di sospensione”.

L’attività ordinistica, quale diretta conseguenza della disposizione legislativa di cui al D.L. n. 44 dell’1/4/2021, convertito con modificazioni in L. n.76/2021, disegna un procedimento volto all’accertamento dei presupposti in fatto (mancato adempimento dell’obbligo di vaccinazione), determinando in via automatica e diretta gli effetti e le conseguenze del mancato adempimento all’obbligo vaccinale, senza alcuna discrezionalità da parte dell’ATS e da parte dell’Ordine professionale di riferimento.
Questo comporta che la sospensione dall’esercizio della professione per difetto di presupposto ex lege (art. 4 comma 1 D.L. citato) risulta priva di finalità disciplinari o sanzionatorie e del resto, ove – in ipotesi – tale natura le venisse attribuita, come dedotto dai ricorrenti - la stessa delibera andrebbe impugnata non davanti al Giudice ordinario, ma davanti alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (C.C.E.P.S.), organo che ha giurisdizione esclusiva in materia.

La FNOVI nel ritenere che dalle proprie comunicazioni in argomento e dai chiarimenti della DGPROF del Ministero della Salute risulti ben delineato il ruolo degli Ordini, ha avviato una raccolta di dati sugli adempimenti realizzati dagli Ordini provinciale ai sensi della Legge maggio 2021, n. 76 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

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