I PERICOLI DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI

I PERICOLI DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI

“L’uomo ragionevole adatta sé stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé stesso. Così tutto il progresso dipende dall’uomo irragionevole” G. B. Shaw
A volte le buone intenzioni generano grandi effetti, altre invece fanno da lastrico per la via dell’inferno. Così, purtroppo, per la direttiva 2013/59/ Euratom, che nata con il nobile scopo di riordinare la normativa in materia di radiazioni ionizzanti e stabilire procedure più chiare e cautelative nella protezione degli operatori, rischia invece di caratterizzarsi proprio come la famigerata pavimentazione di cui sopra. Il “vulnus” per la Medicina veterinaria, si deve alla sua “singolarità” professionale e al suo “inquadramento” giuridico non univoco a livello europeo. Un evento di lungimiranza politica senza precedenti ha giustamente posto in Italia i medici veterinari sotto l’egida del Ministero della Salute, includendoli tra gli esercenti delle professioni sanitarie. Non altrettanto, e per varie ragioni, è stato fatto dagli altri Stati membri dell’Unione Europea: e così il legislatore Comunitario, mantenendosi fedele alla legge dei grandi numeri, ha ritenuto di tracciare una netta linea di separazione, in tema di cura con utilizzo di fonti radiogene, tra professioni sanitarie e non sanitarie, includendo le strutture veterinarie tra queste ultime.
E’ successo così, che il Dlgs 101 del 31 luglio 2020 in: “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom” in accordo con la norma madre, abbia previsto all’art. 48 una serie di adempimenti (registrazioni e comunicazioni, nello specifico, tra cui l’obbligo di registrazione al sito istituzionale dell’ISIN con le informazioni relative a ciascuna operazione effettuata, alla tipologia e alla quantità delle sorgenti oggetto dell’operazione, quindi ai livelli di esenzione, di allontanamento e al limite di dose; e poi ancora, le complicate pratiche per le autorizzazioni e i nulla osta per costruzione e disattivazione di impianti e installazioni in cui vengono impiegate le sorgenti di radiazioni; e di nuovo, le licenze di esercizio e la realizzazione di depositi temporanei). Tutte questioni di competenza delle strutture veterinarie, che determinano nei fatti una discriminazione inaccettabile, se confrontate, ad esempio, con quelle previste per gli studi medici e dentistici. Per non dire, poi, che tra queste richieste di concrete e immediate applicazioni, ce ne sono di praticamente inapplicabili, nella pratica quotidiana della professione veterinaria. Questa disparità di trattamento sull’impiego di sorgenti di radiazioni rivolte all’uomo e agli animali e quindi gli adempimenti ai fini della radioprotezione, non rispondono nemmeno, poi, alla ratio complessiva e specifica sottesa alle norme in materia di sicurezza. Ratio che, in effetti, sarebbe rivolta, in genere, alla tutela di tutti i professionisti sanitari che svolgono l’esame radiologico, a prescindere dalla specie cui può appartiene il paziente.
Nel caso dell’utilizzo delle radiazioni ionizzanti da parte dei Medici veterinari, non si registra, dunque, pari tutela. Verosimilmente, perché il legislatore si è focalizzato sul solo destinatario (l’animale) della diagnosi.
Per contribuire a sanare la delicata questione, la Fnovi ha pertanto intrapreso diverse iniziative istituzionali, che hanno portato al confronto con vari parlamentari, al fine di stimolare la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute e il Ministero dello Sviluppo economico, in particolare, ad avviare quegli atti normativi di competenza, che potessero evitare l’impatto negativo di queste misure legislative sulla professione medico veterinaria, consentendo lo svolgimento in sicurezza dell’attività professionale, favorendo altresì la rapida inclusione dei Medici veterinari tra i soggetti esentati dagli obblighi ex articolo 48 del D.Lgs. n. 101/20.
Anche in questi giorni, l’attività dell’Ufficio di Presidenza della Federazione, prosegue in questa importante e costante attività di sensibilizzazione istituzionale, con la determinazione che serve per convincere il legislatore ad intervenire, tempestivamente, per riconoscere le specifiche esigenze della professione.