FNOVI - POSITION PAPER SULLE FONTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI

Le strutture medico veterinarie (studi, ambulatori, cliniche e ospedali) devono poter godere delle esenzioni previste per le altre strutture sanitarie per garantire la continuità delle cure agli animali.
19/11/2021
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L'esenzione agli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dal Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101  non si applica agli “studi veterinari” che utilizzino apparecchiature fisse e mobili, nonostante i generatori di radiazione e materie radioattive siano le stesse utilizzate nelle strutture sanitarie esentate.
Se da una parte risulta immediata la motivazione di tale disposizione, ovvero che in sede di recepimento non si è tenuto in considerazione la circostanza che per l’Unione Europea la professione medico veterinaria non è considerata una professione della salute, dall’altra non appare chiaro come il legislatore non abbia sottolineato che in Italia è invece altrettanto evidente che la stessa rientra a pieno titolo nelle professioni sanitarie.
Le strutture medico veterinarie (studi, ambulatori, cliniche e ospedali) devono poter godere delle esenzioni previste per le altre strutture sanitarie per garantire la continuità delle cure agli animali.
 

​La FNOVI ritiene necessario evidenziare questa disparità di trattamento relativo all’utilizzo di sorgenti di radiazioni sull’uomo rispetto all’utilizzo sugli animali, sottolineando che le norme in materia di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, sono soprattutto rivolte alla tutela della salute dei professionisti sanitari che svolgono l’esame radiologico, che siano medici, dentisti o medici veterinari, essendo in prima persona esposti alle radiazioni, parte integrante degli esami strumentali da effettuare sui pazienti.

Fonte: 
FNOVI
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