IN GU IL DECRETO CHE DISCIPLINA LA CESSAZIONE TEMPORANEA DELLA SOSPENSIONE DEI GUARITI

IN GU IL DECRETO CHE DISCIPLINA LA CESSAZIONE TEMPORANEA DELLA SOSPENSIONE DEI GUARITI

All’indomani della pubblicazione in GU del Decreto-legge n. 24/2022 che ha disposto le misure per uscire dallo stato di emergenza sanitaria e andare verso una gestione più ordinaria della pandemia, FNOVI ha diramato una propria circolare (Circolare n. 8/2022) con la quale ho fornito agli Ordini provinciale indicazione utili per tradurre in operatività le nuove previsioni.
Particolare attenzione è stata prestata all’art. 8 del decreto che, oltre a spostare al 31 dicembre 2022 il termine della sospensione dall’esercizio professionale conseguente all’inadempimento dell’obbligo vaccinale, ha introdotto la gestione dei guariti che si trovano nella condizione di aver acquisito una immunizzazione temporanea dalla malattia e di essere al contempo impossibilitati ad adempiere all’obbligo vaccinale, almeno per un determinato periodo.
L’art. 8 del decreto è infatti intervenuto sul terzo periodo del comma 5 dell’articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ss.mm.ii., aggiungendo che “In caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento”.
FNOVI ha inoltre chiarito che lo status di ‘guarito’ NON ferma l’iter di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale che, laddove persistesse, dovrà sempre essere accertato. In questo caso, contestualmente all’accertamento sarà dichiarata la cessazione temporanea degli effetti della sospensione così che, decorso il temine indicato nelle circolari ministeriali, non sarà più necessario attivare una nuova istruttoria, ma solo attendere i tre giorni prima che la sospensione riprenda automaticamente efficacia e venga annotata sull’Albo.