MDS - REGISTRAZIONE MEDICINALI SOMMINISTRATI AGLI ANIMALI E INTEGRAZIONE CON IL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO INFORMATIZZATO (C.D. MODELLO 4)

MDS - REGISTRAZIONE MEDICINALI SOMMINISTRATI AGLI ANIMALI E INTEGRAZIONE CON IL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO INFORMATIZZATO (C.D. MODELLO 4)

Le informazioni relative ai medicinali con tempi di attesa superiori a zero giorni somministrati agli animali di diverse specie nei 90 giorni precedenti alla compilazione del modello 4 per la loro movimentazione verso macello o verso altri stabilimenti, sono visualizzabili digitalmente attraverso l’utilizzo di uno specifico codice (anche in formato QR code) riportato sullo stesso documento informatizzato: è questa l’informazione veicolata da una nota ministeriale (Prot. 0010270-26/04/2022-DGSAF-MDS-P) a firma del Direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute, Pierdavide Lecchini.
Nella nota si legge che l’operatore che riscontrasse “discrepanze nelle informazioni relative ai trattamenti visualizzati attraverso il codice riportato sul modello 4, inerenti all’identificazione dell’animale trattato o alla durata dei tempi di attesa o ad altro” dovrà verificare e rettificare tali dati nel Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza (Ricetta Elettronica Veterinaria) contestualmente alla compilazione del modello 4 in BDN.
Il documento contenente le informazioni sui trattamenti farmacologici ricavabili col codice riportato sullo stesso modello 4 dovrà essere reso disponibile, su supporto informatizzato o in formato cartaceo, al momento della compilazione del modello 4 informatizzato per movimentazioni verso il macello.
La nota si conclude indicando che, “in assenza di informazioni sui trattamenti farmacologici, gli animali arrivati al macello, se non è possibile differire la macellazione in attesa di tali informazioni, devono essere sottoposti a controlli ufficiali per la ricerca di residui di sostanze farmacologicamente attive. Gli esami sono a spese dell’operatore, tranne nei casi eccezionali attestati dal Ministero della salute, di blocco del sistema informativo nazionale. La frequenza dei campionamenti e la tipologia delle ricerche da effettuare devono essere determinati dal veterinario ufficiale, sulla base delle conoscenze disponibili e dei flussi afferenti al macello”.