VENDITA A DISTANZA DI ANIMALI: VIGE L'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE MEDICO VETERINARIA

VENDITA A DISTANZA DI ANIMALI: VIGE L'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE MEDICO VETERINARIA

Il Decreto Legislativo 135/2022 ha espressamente stabilito che “il proprietario/detentore di un animale qualora intenda cederlo (a qualsiasi titolo) deve indicare sull’annuncio o comunque mettere a disposizione delle autorità competenti l’identificativo previsto dalla normativa in vigore ed avere una certificazione medico veterinaria attestante le condizioni sanitarie dell’animale”.
Quanto all’identificazione, “nelle more dell’adozione di ulteriori provvedimenti”, il Ministero rimanda alle norme vigenti in materia (anche regionali) fermo restando che per i cani esiste già l’obbligo della identificazione mediante microchip e la registrazione nel sistema anagrafico regionale.
Nella nota diramata dalla Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari si legge la richiesta di dare ampia diffusione circa la corretta applicazione della norma da parte dei proprietari di animali tenuto anche conto del fatto che “chi contravviene a tali disposizioni è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro, ex comma 5 dell’articolo 14 del d.lgs 135/2022”.
La Direzione Generale ha intanto già attenzionato le Forze di polizia giudiziaria al fine di precisare che l’obbligo della certificazione medico veterinaria si applica già a tutte le specie.
Gli obblighi, vigenti dal 27 settembre scorso, insistono sui proprietari degli animali, con particolare riguardo ai contenuti dell'annuncio di compravendita/cessione e alla certificazione sanitaria.