ORDINI FUORI DAL PIAO

FNOVI ha inviato agli Ordini la risposta dell’ANAC sul piano integrato di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni
30/11/2022
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L’Autorità nazionale anticorruzione ha chiarito che gli Ordini professionali non sono tenuti a redigere il PIAO, il piano integrato di attività e organizzazione delle pubbliche amministrazioni introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 80/2021, il decreto reclutamento per l'attuazione del PNRR.

Il PIAO deve essere adottato entro il 31 gennaio di ogni anno dagli enti pubblici che danno lavoro a più di cinquanta dipendenti, escluse scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative: il piano dura tre anni ma va aggiornato ogni dodici mesi su una serie di elementi, come gli obiettivi strategici, la gestione del personale, la tecnologia e le pari opportunità.

Come già riferito, anche nel caso del PIAO si era riproposta l’antica questione della riconducibilità o meno degli organismi ordinistici nel novero delle ‘pubbliche amministrazioni’ di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

La nota ANAC, nell’affermare la non applicabilità dell’adempimento in commento stante l’assenza di una norma di legge che espressamente ricomprenda gli organismi ordinistici, assume così un rilevante interesse sul piano sistemico che consentirà - in assenza di un espresso richiamo - di escludere gli Ordini da questo come da altri adempienti rivolti in generale alla pubblica amministrazione, essendo insufficiente il generico riferimento agli Enti di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001.

Un'indicazione, scrive FNOVI nella circolare diramata in argomento (n. 21/2022)che va nella stessa direzione della sentenza 14283/22 con cui il Tar Lazio ha escluso gli Ordini professionali dagli obblighi sulla spending review del personale, annullando sul punto la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

 

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