ELARGIZIONE PER I FAMILIARI DEI SANITARI DECEDUTI A SEGUITO DI CONTAGIO DA COVID-19: LE ISTRUZIONI DELL’INAIL

Pubblicata la circolare n. 1 del 3 gennaio 2023 che fornisce istruzioni per la presentazione delle istanze e l’erogazione della speciale elargizione - L’istanza deve essere presentata entro e non oltre il 4 marzo 2023
10/01/2023
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Con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2023 l’INAIL ha fornito le istruzioni per la presentazione delle istanze per richiedere l’erogazione della speciale elargizione per i familiari superstiti degli esercenti le professioni sanitarie, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che durante lo stato di emergenza abbiano contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da Covid-19.

A partire dal 3 gennaio 2023 è possibile presentare le istanze per il riconoscimento della speciale elargizione a carico del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (che ammonta a 15 milioni di euro).

Il de cuius deve aver contratto la patologia nell’esercizio dell’attività lavorativa prestata nel periodo emergenziale, cioè dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022, e il decesso deve essere avvenuto entro il 28 dicembre 2022, data di pubblicazione del citato decreto 22 settembre 2022, quale causa/concausa del contagio da COVID-19. L’istanza deve essere presentata entro e non oltre il 4 marzo 2023 esclusivamente mediante il servizio “Speciali elargizioni familiari vittime Covid-19” disponibile sul portale Inail al seguente percorso: Servizi per te> Lavoratore. Per l’accesso al servizio è necessario essere in possesso di Spid, Cns o Cie.

Le istruzioni per la compilazione e la trasmissione dell’istanza sono disponibili nella sezione Guide manuali operativi>Speciali elargizioni familiari vittime Covid-19. Eventuali richieste di ulteriori informazioni e di assistenza possono essere inoltrate tramite il servizio “Inail risponde”. La speciale elargizione è una prestazione economica una tantum a carattere indennitario, la cui misura sarà approvata con decreto del Capo del Dipofam in rapporto alla dotazione del Fondo e al numero di vittime per le quali siano state presentate e accolte le istanze da parte dei beneficiari.

La speciale elargizione è corrisposta in aggiunta a ogni altra somma alla quale i beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente e, pertanto, è cumulabile anche con altre prestazioni erogate dall’Istituto. La speciale elargizione, inoltre, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non è soggetta a tassazione.

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