Telemedicina: traguardo possibile per la medicina veterinaria?

A cura di Daniela Mulas
17/02/2023
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In attuazione della Missione 6 del PNRR è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 256 del 2 novembre 2022 il Decreto ministeriale 21 settembre 2022 recante “Approvazione delle linee guida per i servizi di telemedicina - Requisiti funzionali e livelli di servizio” che individua le caratteristiche tecniche, organizzative e funzionali delle prestazioni di telemedicina.

Le prestazioni che le Regioni e le Provincie autonome dovranno garantire sono, dunque, la televisita, il teleconsulto/teleconsulenza, la teleassistenza ed il telemonitoraggio e, con riferimento alle singole definizioni delle prestazioni, si pone l’attenzione sul fatto che il Decreto ha confermato la natura complementare della televisita (ossia uno dei mezzi principali della telemedicina) rispetto all’esecuzione dell’atto medico in presenza.

In sostanza, si è stabilito in modo vincolante, che il ricorso alla televisita (ma si ritiene di poter estendere il riferimento anche alle altre tipologie di prestazioni di telemedicina) deve essere implementato a integrazione e rafforzamento delle prestazioni sanitarie erogate in presenza e che non possa essere organizzato come sistema autonomo rispetto alle prestazioni sanitarie compiute in presenza.

C’è tuttavia da chiedersi come si farà nel 2023 a rendere questi servizi realmente erogati? Come fare in un SSN con carenze sempre maggiori di personale ad aggiungere questi servizi? La soluzione sta certamente in un modello che punta alla semplificazione dell’erogazione delle prestazioni sanitari: man mano che l’infrastruttura di telemedicina verrà acquisita ed installata nelle ASL dovranno inoltre crescere di pari passo la domanda e l’offerta.
Se pur con le note difficoltà quindi il settore medico cerca di fare passi avanti in un percorso di digitalizzazione della salute che pare già tracciato e costituisce tra l’altro obiettivo prioritario del PNRR sostenuto dalle competenti istituzioni  ministeriali.

FNOVI ritiene che tale percorso possa essere compiuto con successo anche nell’ambito della professione veterinaria e a tal fine ha elaborato e inviato al Ministero della Salute le linee guida per regolamentare l’utilizzo della telemedicina nella clinica degli animali, a beneficio dei clienti e dei nostri “pazienti non umani”.
A questo riguardo pare opportuno ricordare che il Codice Deontologico della professione veterinaria, all’art.40  rubricato Tecnologie informatiche, stabilisce che il consulto e le consulenze mediante le tecnologie informatiche della comunicazione “a distanza” devono rispettare tutte le norme deontologiche.

Il Medico Veterinario, facendo uso dei sistemi telematici, non può sostituire la visita medica che si sostanzia nella relazione diretta con il paziente, con una relazione esclusivamente virtuale; può invece utilizzare gli strumenti di telemedicina per le attività di rilevazione o monitoraggio a distanza dei parametri biologici e di sorveglianza clinica di soggetti già in cura.
L’auspicio è che si riesca a far passare un messaggio importante: la digitalizzazione deve diventare una priorità per tutti i settori e le azioni da intraprendere per raggiungere questo obiettivo non riguardano solo gli investimenti e piani strategici ma devono necessariamente arrivare all’adozione di soluzioni e di azioni finalizzate a migliorare e modernizzare i servizi sia per i pazienti (intesi in senso lato) sia per i professionisti che erogano le prestazioni garantendo a tutti (animali compresi) le medesime possibilità di cura e di accesso ai servizi riducendo le differenze tra i territori.

FNOVI!
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