Nuove norme pubblicità sanitaria nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri

09/06/2023
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Nell’ultimo Consiglio dei Ministri che si è svolto il 7 giugno è stato approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da attività dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. Nello specifico, il provvedimento contiene una serie di disposizioni la cui approvazione si rende necessaria a fronte di atti normativi dell’Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, ovvero dell’avvio di procedure d’infrazione nei confronti dell’Italia che comportano obblighi statali di adeguamento. 

L’articolo 6 (Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008) introduce una modifica significativa all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituendo il comma 525 è con il  seguente: «525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli Albi degli Ordini delle Professioni Sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017 n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell’assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.».

Testo dell’attuale  comma 525.  Le  comunicazioni  informative  da  parte   delle   strutture sanitarie private di cura e degli iscritti  agli  albi  degli  Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11  gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro  attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge  4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni  di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi  elemento  di  carattere  promozionale  o  suggestivo,  nel rispetto della libera e consapevole determinazione  del  paziente,  a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del  suo diritto a una corretta informazione sanitaria.

 

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