FNOVI in audizione al Senato sullo Schema di decreto legislativo sul farmaco veterinario
FNOVI in audizione al Senato sullo Schema di decreto legislativo sul farmaco veterinario
Si è svolta nella mattinata di oggi 27 settembre l’audizione della FNOVI dinanzi alla 10a Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato della Repubblica per l’esame dell’atto di Governo n. 61 recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE.
Per la Federazione - in sostituzione di Raffaella Barbero come preannunciato - ha partecipato il Consigliere FNOVI, Dr.ssa Gaetana Ferri.
Riprendendo le fila del dialogo/confronto già avviato in argomento dalla Federazione con la competente Direzione Ministeriale, sono state illustrate le principali criticità percepite dalla categoria dei medici veterinari.
Tra queste, grande attenzione è stata dedicata all’apparato sanzionatorio così come al momento declinato che appare incoerente con i criteri di delega dettati dalla legge ‘comunitaria’ (L. n. 127/22) e palesemente non proporzionato alla gravità delle relative violazioni. In particolare, sono state evidenziate alcune incongruenze relativamente ai differenti importi previsti per la medesima infrazione e che divergono solo in ragione del soggetto che se ne è reso responsabile.
In sede di audizioni sono state prospettati alcuni esempi così da meglio esplicitare il rilievo mosso.
Per voce del proprio Consigliere, FNOVI ha quindi illustrato le proprie osservazioni sul testo, precisando che le stesse si riferiscono al testo non ancora esaminato ed eventualmente emendato dalla Conferenza Stato- Regioni e PPAA, il cui parere è intervenuto lo scorso 6 settembre.
Le osservazioni della Federazione hanno riguardato:
- l’art. 33, la cui formulazione sembra introdurre ulteriori limitazioni alla scorta e all’impiego di medicinali ad uso umano (medicinali ospedalieri) nelle strutture di cura degli animali d’affezione, escludendo tutti gli antimicrobici e tutti i farmaci per i quali esistono già confezioni cedibili al pubblico, quando vi è il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1255 della Commissione Europea che ha già stabilito l’elenco delle sostanze antimicrobiche il cui impiego è riservato al solo uso umano. Al riguardo è stato chiesto di inserire la limitazione solo per gli antimicrobici di cui al Regolamento;
- l’art. 35, nel quale appare poco chiara la distinzione fra farmaci oggetto di scorta e farmaci oggetto di sperimentazione. Per FNOVI dovrebbe essere oggetto di ulteriore confronto la possibilità di prescrivere medicinali veterinari intestandoli a personale non veterinario, quali i responsabili, spesso numerosi, dei progetti di ricerca, (supponendo possibili modifiche al testo così da tutelare al meglio i principi di uso responsabile dei farmaci, la prevenzione dell'AMR, tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali in coerenza con la normativa in vigore e la tracciabilità dei farmaci impiegati);
- l'art. 37, per il quale è stato evidenziato che il termine di 48 ore previsto per lo scarico nel sistema informativo della tracciabilità delle confezioni o delle frazioni di esse consegnate ai proprietari degli animali è inutilmente restrittivo trattandosi di strutture di cura di animali non destinati alla produzione di alimenti (per i quali la cautela è ovviamente d’obbligo) ed intralcia la operatività, spesso esercitata nell’arco delle 24 ore, all’interno delle strutture veterinarie. Al riguardo è stato chiesto di prevedere 7 giorni come termine per la registrazione.
L’auspicio è vengano accolte le proposte migliorative del provvedimento all’esame.