MINISTERO DELLA SALUTE - Indicazioni operative sull’applicazione del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218

08/02/2024
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Il Ministero della Salute ha diffuso oggi le Indicazioni operative sull’applicazione del decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell’articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127”  in risposta ai quesiti pervenuti da parte degli stakeholder.

La nota ricorda che il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE  è entrato in vigore il 28 gennaio 2019 e si applica a decorrere dal 28 gennaio 2022.
Il 18 gennaio 2024 è entrato in vigore il decreto legislativo 7 dicembre 2023, n. 218, con il quale sono state introdotte norme per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento.
A partire da tale data il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, recante “Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari” nonché tutti gli atti da esso derivanti, sono abrogati.

Le indicazioni - testo completo in allegato - attengono, fra le altre, anche alla Prescrizione:
L’articolo 28 del decreto fissa in 30 giorni dalla data di rilascio la validità della ricetta veterinaria non ripetibile e in 6 mesi, con possibilità di utilizzo per un massimo di dieci volte, la validità della ricetta veterinaria ripetibile. Con l’entrata in vigore del decreto quindi decade la ricetta in triplice copia non ripetibile; ne consegue che tutti i medicinali autorizzati con la ricetta in triplice copia non ripetibile si intendono autorizzati con la ricetta non ripetibile. Il sistema informativo della tracciabilità recepisce dal 18 gennaio 2024 le nuove modifiche, mentre gli stampati di tali medicinali veterinari, inclusi quelli autorizzati con procedura centralizzata, saranno aggiornati alla prima variazione dell’AIC che abbia impatto sugli stessi, senza la necessità di presentare una variazione ad hoc. L’allegato 1 alle presenti indicazioni operative riporta uno schema sulle tipologie di prescrizioni veterinarie e sulla relativa validità.
Sostituzione.
Nelle more del completamento dell’elenco dei medicinali veterinari di riferimento e dei medicinali veterinari generici autorizzati all’immissione in commercio in Italia, di cui all’articolo 25, comma 4, del decreto, si fa presente che la sostituzione è consentita soltanto nei casi previsti dall’articolo 25, comma 2, del decreto medesimo.
In questa fase transitoria, nel sistema informativo della tracciabilità è stata mantenuta la notifica di avvenuta sostituzione da parte del farmacista.
Tale notifica sarà eliminata in seguito alla predisposizione della lista dei medicinali generici e di quelli equivalenti.

Campioni gratuiti.
In applicazione dell’articolo 119 del regolamento e dell’articolo 40 del decreto, i campioni gratuiti di medicinali veterinari possono essere consegnati esclusivamente a un medico veterinario iscritto all’albo professionale.
Nel caso di una struttura sanitaria di cura di cui all’articolo 33 del decreto, i campioni gratuiti possono essere consegnati anche a medici veterinari che non detengono scorte, purché la loro tracciabilità sia assicurata mediante il carico sulla scorta della struttura.
Si chiarisce, inoltre, che in quanto distribuiti per soli fini promozionali i campioni gratuiti non rientrano nelle regole di tracciabilità dei medicinali veterinari ceduti ai sensi dell’articolo 37 del decreto.
Specifiche funzionalità del sistema informativo della tracciabilità saranno implementate in proposito.



 

Fonte: 
Ministero della Salute
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