PARERE DI CONGRUITÀ ESTESO

È iniziato presso la Commissione Giustizia del Senato l’esame, in sede referente, del DDL sull’efficacia di titolo esecutivo dei pareri di congruità emessi dagli Ordini professionali
05/04/2024
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“Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali” è questo il titolo del disegno di legge AS 901 presentato dalla senatrice Erika Stefani ed attualmente all’esame della II Commissione Giustizia del Senato.
Il disegno di legge consta di un solo articolo che prevede una modifica all’art. 7 della Legge 21 aprile 2023, n. 49: cosiddetta «legge sull’equo compenso».
L’art.7 della Legge n. 49/2023 prevede una procedura “semplificata” per azionare il recupero del credito professionale. In alternativa alla procedura di ingiunzione di pagamento, il parere di congruità emesso dall’Ordine professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista, costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla L. n. 241 del 1990, e se il debitore non propone innanzi all’autorità giudiziaria opposizione ai sensi dell’art. 281 – undecies cpc del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista. 

E’ stato così introdotto un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa (art. 474, comma 2, n. 1 cpc).
Una volta decorsi i 40 giorni senza che la controparte debitrice abbia proposto opposizione al giudice competente (che è quello del luogo nel cui circondario ha sede l’Ordine presso cui è iscritto il professionista e che ha reso il parere di congruità), il titolo esecutivo può ritenersi validamente formato senza necessità di ulteriori adempimenti, e il creditore può procedere alle conseguenti azioni esecutive senza notificare di nuovo il parere, anche se il cliente è la Pubblica Amministrazione. 
Il DDL in commento, ispirandosi a criteri di equità e di economia processuale, prevede di estendere tale possibilità anche ai rapporti professionali intercorsi con clienti «ordinari» e cioè per la generalità delle prestazioni professionali, consentendo infatti di limitare la necessità di adire il giudice ordinario per l’ottenimento di un titolo esecutivo per il pagamento dei compensi ed onorari professionali maturati e non pagati, non solo nei confronti dei cosiddetti «clienti forti».

L’integrazione proposta consentirebbe, inoltre, di limitare il contenzioso giudiziario esentando i professionisti dall’incardinare procedimenti civili monitori o di cognizione per l’ottenimento del titolo esecutivo.

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