Ministero della Salute - Detenzione e somministrazione dei medicinali veterinari appartenenti alla categoria degli Alfa-2 adrenergici o Alfa-agonisti – Interpretazione estensiva Allegato I D.Lgs. 218/2023.

08/04/2024
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Il Ministero della Salute ha diramato una nota sulla detenzione e somministrazione dei medicinali veterinari appartenenti alla categoria degli Alfa-2 adrenergici o Alfa-agonisti con l'interpretazione estensiva dell'Allegato I del D.Lgs. 218/2023 che riporta le tipologie di medicinali veterinari che, in ragione degli speciali accorgimenti e delle specifiche competenze richieste nella loro somministrazione agli animali e nelle successive fasi di monitoraggio sui medesimi, devono essere utilizzati e somministrati esclusivamente dal medico veterinario.
La nota precisa che la detenzione e l’impiego della categoria di medicinali veterinari di cui trattasi sono da considerarsi di esclusiva competenza di un medico veterinario abilitato, in quanto in possesso dei necessari requisiti tecnici e deontologici ai fini:della somministrazione di medicinali mediante iniezione sottocutanea, intramuscolare e/o endovenosa; della somministrazione di medicinali anestetici iniettabili.
Per quanto sopra esposto, lo scrivente Ufficio ritiene necessario considerare anche l’obbligo di detenzione dei medicinali veterinari contenenti sostanze alfa-2 agoniste usati durante l’anestesia e la pre-anestesia inclusi nell’allegato I del decreto legislativo 218/2023.


Pertanto ai medicinali veterinari contenenti sostanze alfa-2 agoniste il Ministero ritiene che si applichi il regime di dispensazione con ricetta medico veterinaria non ripetibile e l’inserimenti negli stampati della dicitura “la somministrazione e detenzione del medicinale veterinario deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario”.

Fonte: 
Ministero della Salute
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