Conto annuale: anche il Consiglio di Stato si pronuncia sull’obbligo per gli Ordini professionali

FNOVI continuerà a sostenere ogni richiesta rivolta alla semplificazione degli adempimenti amministrativi per gli Ordini Provinciali
24/04/2024
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L’obbligo di presentare annualmente alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - il conto delle spese sostenute per il personale, accompagnato da una relazione che espone i risultati della gestione del personale medesimo è applicabile agli Ordini professionali e ai relativi organismi nazionali e agli enti di natura associativa. Ammesso fosse ancora necessario ribadire l’obbligo dopo la modifica normativa recata dall’art. 20, comma 3-quinquies della legge n. 74/2023 è arrivata, ora, anche la sentenza del Consiglio di Stato (n. 3477/24 pubblicata lo scorso 16 aprile 2024) 

Proviamo a ricapitolare quanto accaduto: la vicenda controversa origina dall’approvazione, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, della Circolare n. 15 del 16 maggio 2019, prot. 114271, con la quale erano stati comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a tutti i Ministeri e ad una serie di altri enti giuridici di rilevanza nazionale, i soggetti pubblici che, a decorrere dal 2018,sarebbero stati tenuti all’invio dei dati concernenti la “consistenza del personale in servizio e in quiescenza” e le “relative spese” ai fini dello svolgimento delle attività di controllo sulla spesa pubblica incidente sul comporto del personale pubblico ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 165/2001. Nella circolare, oltre a individuare le modalità di invio, si precisava che, nella platea dei soggetti tenuti alla trasmissione dei dati, rientravano anche gli Ordini Professionali i quali, fino a quel momento, erano rimasti estranei all’obbligo di trasmissione di quei dati, prevedendosi espressamente che “Per dare piena attuazione al dettato dell’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 nella parte in cui individua come amministrazioni pubbliche tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, a partire dalla rilevazione corrente sono tenuti all’invio dei dati tutti gli Ordini Professionali”.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, sul presupposto della sua portata immediatamente lesiva, aveva impugnato la Circolare prot. 114271/2019 e la Federazione Nazionale degli Ordini dei medici Veterinari Italiani era intervenuta ad adiuvandum.

Il Tar Lazio, sulla premessa che l’Ordine professionale, è ente “non gravante sulla spesa pubblica”, e che l’adempimento considerato dalla circolare impugnata si inseriva nell’ambito dei procedimenti previsti per il rispetto dei limiti del bilancio pubblico consolidato, aveva accertato l’invalidità della Circolare, stabilendo che la volontà del MEF di estendere agli Ordini la specifica disciplina dettata dal D. Lgs. n. 165/2001 sul controllo della spesa pubblica sul personale aveva di fatto innovato l’ordinamento in violazione del principio di legalità.

Avverso questo provvedimento il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva proposto appello e oggi registriamo in argomento anche l’orientamento del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso MEF e annullato la sentenza di primo grado del TAR Lazio.

In una Circolare (n. 2/2024) indirizzata agli Ordini provinciali, la Federazione ha sottolineato alcuni passaggi delle motivazioni, soprattutto quando si legge che l’obbligo di operare nel sistema informativo SICO - dedicato all’acquisizione dei flussi informativi previsti dal Titolo V del d.lgs. n.165/2001, riguardanti il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche - non è eccessivamente gravoso né incide irragionevolmente sulla sfera di autonomia decisionale degli Ordini professionali e ai relativi organismi nazionali e agli enti di natura associativa.

Per il Consiglio di Stato il caso controverso è risolvibile leggendo il testo dell’art. 60 del d.lgs. n. 165/2001 e legandolo ad “una sua necessaria interpretazione riferita alla ratio legis perseguita nel quadro dell’adempimento «dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» che l’articolo 2 della Costituzione pone a carico non solo degli Uffici pubblici, ma di tutti i soggetti dell’Ordinamento, e quindi, alla stregua della disciplina normativa vigente pro tempore sopra richiamata, anche dell’ordine professionale ricorrente, munito dal legislatore pro tempore di poteri pubblicistici ….”.

Il Consiglio di Stato ha quindi concluso affermando che “… i predetti poteri imperativi, unitamente ai corrispondenti oneri ed obblighi degli operatori economici necessariamente associati agli ordini e tenuti a contribuire finanziariamente al loro funzionamento, da un lato, giustificano poteri informativi ma anche di controllo della oculatezza della spesa posta obbligatoriamente a carico dei privati cittadini esercenti la professione di riferimento e, quindi, dei loro utenti e clienti costretti a rivolgersi solo a soggetti adenti all’ordine per usufruire dei servizi richiesti, e, dall’altro, appaiono mal conciliabili con una rivendicata autonomia privata”.

Nella Circolare diramata si legge che la Federazione continuerà a sostenere, come già accaduto in passato, ogni richiesta rivolta alla semplificazione degli adempimenti amministrativi per gli Ordini Provinciali.

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