QUANDO LA CASSAZIONE RIBADISCE I PRINCIPI DEL CODICE DEONTOLOGICO

di Carla Bernasconi
24/05/2024
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Una recente sentenza della terza sezione della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un medico veterinario condannato ai sensi dell’art. 544 ter per una conchectomia dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza confermata dalla Corte di appello di Ancona.
Va infatti evidenziato che, relativamente al taglio dell'orecchio interessato dal morso dell'altro cane, (..) si è limitato a prospettare solo la necessità della totale asportazione non supportando tale deduzione con alcuna descrizione della lesione che avrebbe consentito di apprezzarne entità e dimensione e, dunque, la inevitabilità dell'asportazione totale. In mancanza di tali elementi necessari per valutare l'operato complessivo del medico veterinario, dunque, correttamente la Corte d'appello ha confermato la sentenza di condanna di primo grado.

La Cassazione ribadisce concetti fondanti le Linee guida per l'applicazione dell'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia elaborate da FNOVI dopo l’entrata in vigore della legge di ratifica LEGGE 4 novembre 2010, n. 201 e che precisavano che Valga in via generale il principio bioetico della non maleficenza, cioè di non provocare danni ad alcun essere vivente quando non legati al conseguimento di un beneficio superiore.

Nel 2015 FNOVI, ANMVI ed ENCI avevano sottoscritto una dichiarazione congiunta alla quale avevano fatto seguito le corpose attività di verifica di FNOVI ed ENCI che hanno consentito di individuare falsificazioni ed esercizio abusivo di professione, oltre ai reati di maltrattamento che sono state segnalate alle Procure per le attività di competenza.

La sentenza ribadisce anche il valore della relazione clinica; come precisato nell’ Approfondimento dell’Art. 32 - Consegna di documenti del Codice deontologico: Il Medico Veterinario redige - con completezza, chiarezza e diligenza - la relazione clinica, quale documento essenziale dell’evento medico, in caso di ricovero e di attività diagnostiche, chirurgiche o terapeutiche come previsto dalle buone pratiche veterinarie. Il Medico Veterinario riporta nella relazione clinica i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostico-terapeutiche praticate; registra il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o nell’eventuale pianificazione anticipata delle cure. Il Medico Veterinario registra nella relazione clinica anche i modi e i tempi dell’informazione fornita al cliente e i termini del consenso o dissenso ricevuto dal cliente.

Fonte: 
FNOVI
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