MINISTERO DELLA SALUTE - Circolare sulle composizioni per somministrazione ad uso orale di CBD da estratti di Cannabis
MINISTERO DELLA SALUTE - Circolare sulle composizioni per somministrazione ad uso orale di CBD da estratti di Cannabis
Il Ministero della Salute ha inviato una circolare per consentire la corretta applicazione del decreto DM 27 giugno 2024, che prevede l’inserimento nella Tabella dei medicinali, di cui al DPR 309/90 e s.m.i., sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo (di seguito CBD), ottenuto da estratti di Cannabis entrato in vigore lo scorso 5 agosto 2024.
La nota fornisce indicazioni operative anche per i medici veterinari.
Prescrizione e dispensazione di medicinali ad uso orale a base di CBD ottenuto da estratto di Cannabis per uso veterinario
Le modalità di prescrizione dei medicinali a base di CBD ottenuto da estratti di Cannabis per uso veterinario devono corrispondere a quelle previste per i medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope inclusi nella Tabella dei medicinali sezione B, vale a dire su prescrizione veterinaria con ricetta non ripetibile, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari in materia di dematerializzazione della prescrizione veterinaria contenenti stupefacenti e sostanze psicotrope. In considerazione dell’assenza di tali medicinali veterinari autorizzati, il medico veterinario deve rispettare, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 112, 113, 114 e 115 del reg. (UE) 2019/6, relative all’impiego di medicinali non previsto dai termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio per trattare l’animale con un medicinale per uso umano o con preparazioni magistrali, conformemente ai termini di una prescrizione veterinaria. Le citate preparazioni magistrali devono essere allestite in farmacia su prescrizione veterinaria non ripetibile.
Dispensazione di medicinali per il settore veterinario presso le parafarmacie
Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 dalla data di entrata in vigore del decreto non potranno detenere medicinali veterinari né composizioni per somministrazione ad uso orale ad animali a base di CBD ottenuto da estratti di Cannabis per la vendita, né spedire ricette per tali medicinali.
Approvvigionamento di medicinali a base di CBD ottenuto da estratto di Cannabis da parte dei soggetti di cui all’art. 42 del DPR 309/90
I medici chirurghi e i medici veterinari, i direttori sanitari o responsabili di ospedali o case di cura, prive dell’unità operativa di farmacia, sono tenuti ad approvvigionarsi in conformità all’art. 42, comma 1, del D.P.R. 309/90, e a registrare i medicinali a base di CBD ottenuto da estratto di Cannabis su una nuova pagina dedicata del registro di carico e di scarico degli stupefacenti, in conformità all’art. 42, commi 3 e 4 del D.P.R. 309/90.
Mangimi
Per quanto riguarda il settore dei mangimi e dei mangimi medicati, restano ferme le disposizioni fornite con nota 2770-14/05/2019-DGSAF-MDS-P, ovvero, considerata la mancanza di autorizzazione del CBD quale additivo per mangimi e l’assenza di medicinali veterinari a base di CBD autorizzati per la produzione di mangimi medicati, il divieto di utilizzo nella produzione di mangimi.