27/12/2016
In particolare, la norma comunitaria, all’Allegato III, tra le altre condizioni per le movimentazioni in deroga, alla parte A punto 4, dispone la permanenza dei capi da movimentare in una zona stagionalmente libera da vettori per almeno 14 giorni, trascorsi i quali gli animali devono essere sottoposti ad un test PCR con esito negativo.